Statuto
Articolo 1 – Nome e sede
- È costituita l'Associazione senza scopo di lucro “Rosa per la Vita – Onlus” con sede legale in Lainate (Milano) – Via Garzoli, 17. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
- L'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” si conforma con il presente Statuto alle leggi e ai regolamenti in vigore che regolamentano le associazioni denominate ONLUS.
- L'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” è costituita per una durata illimitata.
Articolo 2 – Scopo e attività
- L'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, senza vincoli di credo religioso; persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale a favore delle donne colpite da tumore, in particolare tramite l’assistenza sociale e socio-sanitaria; si avvale prevalentemente di volontari per attuare le proprie attività:
- Realizzare attività di sostegno e gruppi di auto mutuo aiuto per le donne colpite da tumore e i loro familiari o amici.
- Essere di riferimento per tutte le famiglie toccate da questo problema.
- Facilitare gli scambi di informazione con associazioni, enti, strutture pubbliche e private per sviluppare la cooperazione a livello nazionale ed internazionale.
- · Offrire assistenza psicologica gratuita alle donne colpite da tumore, che - trovandosi in condizioni economiche precarie - non sono in grado di provvedere personalmente a coprire i costi del servizio.
- Utilizzare ogni altro strumento ritenuto idoneo per il raggiungimento degli scopi sociali purché riconducibile nei settori di attività istituzionale sopra descritti.
- Per diffondere i propri obiettivi “Rosa per la Vita – Onlus” utilizza tutti i mezzi di comunicazione, incluse campagne di informazione e sensibilizzazione limitatamente agli ambiti di attività in cui opera.
- L’organizzazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 3 – Risorse
Le risorse dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.
Articolo 4 – I Soci
- I Soci di “Rosa per la Vita – Onlus” si dividono in fondatori (coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo) ordinari (coloro che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”) e sostenitori.
- Possono essere Soci di “Rosa per la Vita – Onlus” tutti coloro che effettuano la richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo e dichiarano di condividere le finalità dello Statuto. I Soci possono prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito in qualità di Volontari.
- L’ammissione obbliga l’associato all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere degli organi sociali ed al versamento della quota sociale annuale.
- L’entità della quota sociale viene fissata annualmente dall’Assemblea dei Soci.
- Ogni Socio è libero di recedere dall’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” in qualsiasi momento indirizzando le proprie dimissioni scritte, anche via mail, al Consiglio Direttivo.
- La qualità di Socio si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di comportamento contrastante con gli scopi Statutari. Il Socio recedente o decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote a qualunque titolo versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Viene prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire la effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Articolo 5 – Organi dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”
Sono organi dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
Articolo 6 – L'Assemblea dei Soci
- L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” e si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.
- L'Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
- In ogni caso la convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere comunicata ai Soci con almeno 15 giorni di anticipo tramite comunicato pubblicato sul sito Internet dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” e portato a conoscenza di tutti i Soci tramite e-mail personale.
- Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese con voto a maggioranza relativa, salvo casi specifici regolati dal presente statuto. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.
Articolo 7 – Poteri e competenze dell'Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente ed in subordine da persona eletta dall'Assemblea medesima.
Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei Soci al voto.
L’Assemblea dei Soci:
- Nomina gli altri organi dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” secondo le modalità previste dal presente statuto;
- Approva mozioni che impegnano l'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” a perseguire determinate attività;
- Discute e approva il bilancio dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” presentato dal tesoriere;
- Stabilisce l’ammontare della quota associativa;
- Emenda lo statuto;
- Decide sullo scioglimento dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i Soci. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ai componenti del Consiglio Direttivo vengono attribuite le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”, senza limitazioni di sorta. Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”. Oltre a quanto già stabilito dal presente Statuto e dalla legge, è compito del Consiglio Direttivo:
- Concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
- Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
- Deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all’attività dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
- Nominare una o più Commissioni Scientifiche.
- Predisporre il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale sull’attività e il bilancio preventivo.
- Conferire deleghe a singoli membri del consiglio o a terzi.
- Nominare il Presidente – Vicepresidente – Segretario – Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce sia nella sede dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti almeno la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, oppure, nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.
L’avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno un giorno prima della riunione.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione . Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Articolo 9 – Il Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Assume la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”, la rappresenta quindi in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.
Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe.
Cura l’attuazione dei programmi dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”, avvalendosi del Segretario e la sua gestione finanziaria, avvalendosi del Tesoriere.
In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”- dal Vicepresidente.
Articolo 10 – Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, questi viene sostituito in ogni sua attribuzione - anche nella rappresentanza legale dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” da un consigliere designato dal Consiglio.
Articolo 11 – Segretario
Il Segretario dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Segretario dipende direttamente dal Presidente e provvede sotto la sua vigilanza a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Al Segretario compete provvedere al tesseramento ed alla tenuta del registro degli Associati, provvedere al disbrigo della normale corrispondenza, curare la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e curare la trasmissione dei comunicati interni.
Articolo 12 –Tesoriere
Il Tesoriere dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere dipende direttamente dal Presidente, cura la gestione finanziaria dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo.
Articolo 13 – Bilancio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e delle entrate di competenza dell’esercizio successivo.
L’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” deve predisporre annualmente il bilancio consuntivo per fornire il rendiconto della gestione dell’esercizio trascorso. Esso è formato dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale e trae le proprie risultanze dalla contabilità dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Poiché l’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione saranno rimandati a nuovo per l’utilizzo nell’attività sociale e non potranno in ogni caso essere distribuiti ai Soci, nemmeno in forma indiretta. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.
Articolo 14 – Approvazione dei bilanci
Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea entro la fine dell’anno precedente.
Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni Socio.
Articolo 15 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’organizzazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Lo scioglimento dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.